Art. 1.

      1. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del Parlamento europeo del 18 novembre 1998, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua della comunità dei sordi, con conseguente applicazione ad essa delle norme che attribuiscono competenze o riconoscono provvidenze o tutele alle altre minoranze linguistiche.
      2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, le norme per l'attuazione del comma 1.